home / Archivio / Diritto Penale raccolta del 2025 / La fattispecie di false informazioni per ottenere il reddito di cittadinanza si pone in ..
La fattispecie di false informazioni per ottenere il reddito di cittadinanza si pone in continuità normativa con quella concernente l´assegno di inclusione. Pertanto, non è revocabile ai sensi dell´art. 673 c.p.p. la sentenza di condanna per il delitto di cui all´ art. 7 del D.L. n. 4/2019, convertito dalla L. n. 26/2019, atteso che la sua formale abrogazione non integra un´ipotesi di “abolitio criminis”
Argomento: Successione di leggi penali
Sezione: Sezione Semplice
“(…) Con sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Bologna (…) il ricorrente aveva patteggiato la pena in relazione al reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Bologna ha respinto l'istanza di revoca della sentenza, ex art. 673 cod. proc. pen., sul rilievo che le condotte di indebita percezione del beneficio economico e di omessa comunicazione delle variazioni di reddito sono ancora previste e punite dalla legge penale, essendosi verificata una successione di leggi penali e non una abrogatio criminis.
Occorre prendere le mosse dalle pronunce di Questa Corte di legittimità che hanno affrontato la questione (…) ove si ripercorrono le tappe della riforma volta, in un primo tempo, ad un ridimensionamento dell'istituto del reddito di cittadinanza e alla conseguente eliminazione, in un arco temporale più ampio, della disciplina di cui al d.l. n. 4 del 2019 e successive modificazioni, e all'introduzione, ad opera del d.l. n. 48/2023 conv, con la legge n. 85 del 2023, art. 8, del reddito di inclusione (…).
Come è noto, l'art. 1, comma 318, L. n. 197 del 2022 ha disposto, fra l'altro, l'abrogazione degli artt. da 1 a 13 del citato d.l. n. 4 del 2019, e, quindi, anche della disposizione dell'art. 7 che conteneva la sanzione penale per chi abbia indebitamente conseguito il beneficio economico previsto dalla medesima legge, che è stata abrogata con effetti decorrenti al 1° gennaio 2024. Pertanto, sebbene la Legge di Bilancio n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene al ricordato comma 318, già alla data del 1° gennaio 2023, la concreta efficacia dell'effetto abrogativo, previsto dalla disposizione in esame, era decorrente dal 10 gennaio 2024, con la conseguente perdurante applicazione, trattandosi di disposizione ancora in vigore, quella del citato art. 7 e degli effetti penali da esso previsti.
Peraltro, prima dell'indicata data, il legislatore è intervenuto con il d.l. 4 maggio 2023 n. 48 (…) conv., con modif. con l. 3 luglio 2023 n. 85. Dopo aver riproposto, all'art. 8, commi 1 e 2, previsioni incriminatrici per le false od omesse comunicazioni concernenti l'ottenimento o il mantenimento dei nuovi benefici economici previsti dagli artt. 3 e 12 della legge, previsioni sostanzialmente identiche a quelle già contenute nell'art. 7, commi 1 e 2, d.l. 4/2019 con riguardo al reddito [continua ..]
Sezione: Sezione Semplice
(Cass. Pen., Sez. III, 25 ottobre 2024, n. 39155)
Stralcio a cura di Vincenzo Nigro
Articoli Correlati: revoca della sentenza per abolitio criminis ex art. 673 c.p.p. - esclusione - art. 7 D.L. n. 4/2019 - abrogazione